Art. 2.
(Abilitazione al patrocinio).

      1. Decorso il primo semestre di tirocinio, previo impegno solenne di osservare i doveri professionali assunto dinanzi al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati o a un consigliere delegato, il praticante può chiedere il patrocinio sostitutivo avanti i giudici di pace su espressa delega dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio e sotto il controllo e la responsabilità di questi.
      2. L'attività di patrocinio può essere svolta per un periodo non superiore a quattro anni.
      3. Il mandato deve essere rilasciato per ogni singola udienza e deve essere allegato al verbale di causa.